Agenzia immobiliare e detrazioni fiscali.

Agenzia immobiliare e detrazioni fiscali.

Spese per l’intermediazione immobiliare 

Art 15, comma 1, lett. b – bis), del TUIR

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliareda adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.

La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicatonell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13).
L’art. 35, comma 22, del DL n. 223 del 2006 dispone che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Conle medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi deltitolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazioneprincipale (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13.1).

Nozione di abitazione principale

La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. Inparticolare:
per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano

abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione

effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare

anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dallaprecedente lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessipassivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste

(Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.2).

Beneficiari della detrazione

Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare delladetrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare(Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13.1).

La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Intermediari immobiliari - Definizione

Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare disciplinata dalla legge n. 39 del 1989.
Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito delladetrazione in esame.

Limiti di detraibilità

La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13, e Risoluzione 30.01.2009 n.26) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario(Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13.1).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352)con il codice 17.

Casi particolari

Acquisto non andato a buon fine: Se l’immobile non può essere utilizzato come abitazioneprincipale, perché, ad esempio, non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, ladetrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare. In tal caso, il contribuente dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importointeressato (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13.1).

Spese sostenute in sede di contratto preliminare: Se, a seguito della stipula del preliminare divendita, viene pagato all’agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è statasostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato (Risoluzione 30.01.2009 n. 26). La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare, (ad esempio, al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.

Resta fermo, tuttavia, che essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, seil contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione separata l’importo per il quale ha fruito della detrazione.

Documentazione da controllare e conservare

Con la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8, è stato precisato che:
la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un

soggetto non proprietario;
nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, al

fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella

fattura, sarà necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante;se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo.

Tipologia



Documenti



Spese per l’intermediazione immobiliare



  • -  Fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare

  • -  Preliminare registrato

  • -  Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla

    legge n. 296 del 2006

  • -  Autocertificazione attestante che l’immobile è destinato ad

    abitazione principale