I Bonus del Decreto Crescita.

I Bonus del Decreto Crescita.


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DECRETO CRESCITA

ECOBONUS E SISMABONUS SCONTATI IN FATTURA. Una norma contenuta nel provvedimento, modificata in sede referente, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico - di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Per effetto delle modifiche apportate in Commissione, i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Nella medesima sede referente, analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.

NASCE IL FONDO SALVA IMPRESE DA 45,5 MILIONI DI EURO. Nasce il Fondo Salva imprese che servirà per aiutare le imprese sub appaltatrici e sub fornitrici che non vengono pagate dal general contractor in crisi, e dunque a sbloccare cantieri fermi come quelli di Cmc o Astaldi.

Si tratta di un fondo alimentato con una percentuale dei ribassi dalle gare nell’ambito dei quadri economici degli interventi, al quale potranno accedere sub-appaltatori e sub-fornitori di imprese aggiudicatrici di lavori pubblici in stato di crisi.

Con una dotazione di 45,5 milioni di euro, 12 per il 2019 e 33,5 per il 2020, andrà a ristorare i crediti verso le aziende interessate da crisi avviate dopo il primo gennaio 2018, come ad esempio le imprese siciliane interessate dalla crisi di Cmc e quelle impegnate nella costruzione del Quadrilatero Umbria/Marche, interessate dalla crisi di Astaldi.

Grazie alle risorse già stanziate, quando il Fondo sarà operativo, già prima della pausa estiva, potranno essere presentate le domande di pagamento che saranno istruite nel modo più efficiente e celere possibile, sulla base della documentazione fornita dai creditori o in base alle verifiche svolte presso il contraente generale.

CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. È prevista l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

Nel corso dell’esame in sede referente, spiega il dossier parlamentare del 20 giugno, è stato specificato che tra i progetti di efficientamento energetico rientrano, oltre agli interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, anche quelli di edilizia residenziale pubblica.

I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal TUEL i comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell’importo concesso dal MISE nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. Il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito Decreto Ministeriale (commi 1-14).

Il comma 14-bis, introdotto in sede referente, dispone, dall’anno 2020, l’implementazione del programma per la realizzazione dei progetti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all’articolo in esame, con un rinvio a un decreto del ministero dello sviluppo economico per la ripartizione delle effettive disponibilità finanziarie, tra i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Il comma prevede che i comuni beneficiari di tali contributi siano tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

Il comma 14-quater dispone l’istituzione, presso il MEF, di un Fondo, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi 14-bis e 14-ter, al quale affluiscono, ai sensi del medesimo comma e del comma 14-quinquies, le risorse dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, competitività e produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della L. di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

A seguito del rinvio in Commissione, è stato chiarito che i comuni utilizzano il contributo per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER INCENTIVARE IL RECUPERO DI VECCHI EDIFICI. Introdotto un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste nell’applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni.

Con le modifiche apportate in Commissione alla Camera:

- la misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;

- l’agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;

- l’agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione;

- si inserisce la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati;

- si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.

Sono infine ampliati i poteri di intervento dell’IVASS nei confronti delle medesime imprese.

Si dispone in via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) l’applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono:

- alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure, per effetto delle modifiche apportate in sede referente, agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettere da b) a d));

- all'alienazione degli stessi.

La norma pertanto, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero, introduce un incentivo fiscale rispetto all’attuale regime: l’importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro in luogo dell’applicazione dell’imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell’immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.

AGEVOLAZIONI FISCALI SUI PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

L'emendamento approvato stabilisce inoltre al comma 2 che “alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto”.

SUPERAMMORTAMENTO. Reintroduzione dal 1° aprile 2019 della misura del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

Rispetto alle norme previgenti, il provvedimento introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

La disposizione – spiega il dossier parlamentare del 20 giugno 2019 - consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La misura è stata dunque prorogata al 2019 nella medesima percentuale del 30 per cento prevista per il 2018 e con il medesimo perimetro operativo.

Come già disposto dalla legge di bilancio 2018, infatti, le norme in esame escludono dal cd. superammortamento gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Con una disposizione di chiusura (analoga all’articolo 1, comma 34 della legge di bilancio 2018) si confermano le esclusioni dal superammortamento disciplinate dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

Al riguardo il dossier rammenta che l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Tale disposizione era stata già inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016.

SISMABONUS ACQUISTI. Estesa la detrazione per l’acquisto di case antisismiche (“Sismabonus acquisti”) riconosciuta sino ad ora nelle zone a rischio sismico 1, anche alle zone a rischio sismico 2 e 3.


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